Hai in corso un processo da più anni?
Hai diritto ad un risarcimento da parte dello Stato.
Uno dei problemi principali relativi alla giustizia italiana è la lungaggine dei processi la cui durata va oltre la media Europea.
Il legislatore ha introdotto nel 2001 una norma che tutela il cittadino.
Questa norma, nota come Legge Pinto (Legge 89/2001), introduce il diritto per un cittadino, che ha in corso una causa da più anni, di ottenere un risarcimento per danni sia morali che patrimoniali da parte dello Stato consequenziale alla violazione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.
Le modifiche alla Legge Pinto, apportate dal decreto sviluppo introducono numerose novità.
Un’importante innovazione che dovrebbe adeguare il sistema giudiziario italiano agli standard europei. Ci si aspetta risultati importanti, sia sul piano di una migliore destinazione delle risorse, al fine di alleggerire di gran lunga il lavoro delle Corti di appello, sia su quello prettamente economico.
Non dovranno essere trascorsi più di 60 giorni dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento contestato sia diventata definitiva.
Una particolare attenzione verrà riservata alla durata del procedimento: esso infatti non potrà durare più di 6 anni, con 3 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione.
Al di sotto di queste soglie nessuna richiesta verrà passata al vaglio, invece, al di sopra, andrà verificata dalla Corte d’appello la consistenza del ritardo: per ogni anno di sforamento, oppure per frazioni di anno superiori a sei mesi, del limite del grado di giudizio il risarcimento potrà essere compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500.
E’ possibile determinare un ammontare superiore, purché non superi il valore della causa.
In questo passaggio è rilevante tenere in alta considerazione la condotta del giudice e soprattutto quella delle parti. Queste ultime devono tenere un comportamento idoneo, cioè devono astenersi dal tenere qualsiasi comportamento volto ad esempio ad utilizzare poteri processuali legittimi in una funzione meramente dilatoria e di allungamento dei tempi della decisione. In tali casi nessun risarcimento potrà essere concesso.