Il Mobbing
Il mobbing identifica un insieme di comportamenti, tra cui vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, insulti, maldicenze, angherie ed in genere una complessiva attività ostile, perpetrata nei confronti del lavoratore, prolungata nel tempo e lesiva della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.
I singoli atteggiamenti molesti non raggiungono necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé illegittimi.
Va infatti evidenziato che l'attività mobbizzante può anche non essere di per sé illecita o illegittima o immediatamente lesiva, dovendosi invece considerare la sommatoria dei singoli episodi che nel loro insieme tendono a produrre il danno nel tempo. L'ingiustizia del danno deve essere sempre ricercata valutando unitariamente e complessivamente i diversi episodi, intesi nel senso di atteggiamenti, provvedimenti, etc.
Si suole distinguere fra mobbing gerarchico e mobbing ambientale; nel primo caso gli abusi sono commessi da superiori gerarchici della vittima, nel secondo caso sono i colleghi della vittima.
La giurisprudenza prevalente sottolinea che è vero che ogni singolo episodio di vessazione non rileva ai fini della configurabilità del “mobbing”, ma, in ogni caso il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di singoli episodi nei confronti del prestatore di lavoro anche nel caso in cui siano privi della unicità del disegno-intento persecutorio.
Nell'ipotesi in cui, infatti, il dipendente chieda il risarcimento del danno (alla integrità psico - fisica) in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro (nonché dei colleghi) di natura vessatoria, il Giudice, pur nella insussistenza (accertata) di un disegno persecutorio preciso ed idoneo ad unificare tutti i singoli episodi (quindi della configurabilità del mobbing) è tenuto a valutare se alcuni dei denunciati comportamenti (esaminati singolarmente ma sempre in correlazione agli altri), pur non essendo accomunati dallo stesso intento persecutorio, possano, di per sé, essere, comunque, considerati mortificanti e vessatori per il dipendente stesso e, quindi, come tali, ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che, di conseguenza, sarà chiamato a rispondere degli stessi, nei limiti dei danni a lui imputabili.